L’INAIL, con la circolare 20/04/2010 n.16, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito al nuovo sistema di sicurezza sociale in vigore dal prossimo 1° maggio 2010, data in cui entrerà in vigore il Reg. CE/988/2009 che ha modificato ed integrato il Reg. CE/883/2004.
La nuova normativa comunitaria si pone come obiettivo quello di rimuovere tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle persone dovuti essenzialmente all’esistenza di diversi regimi di sicurezza sociale.
Quindi secondo la nuova regolamentazione comunitaria tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascun Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
In sostanza tutti i cittadini UE conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all’interno della stessa Unione Europea.
Le disposizioni trovano applicazione non soltanto nei confronti delle persone c.d. attive (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici, studenti e pensionati), ma anche nei confronti delle persone non attive quali familiari, superstiti, invalidi, ecc.
Inoltre il Regolamento CE vale per tutti i settori della sicurezza sociale, quali: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte.
Anche a chi fruisce del prepensionamento viene garantita l’erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro, comprese le cure sanitarie e le prestazioni familiari.
Tra gli aspetti particolari della regolamentazione comunitaria merita di essere evidenziata quella che disciplina il distacco. Più precisamente la persona che svolge un lavoro subordinato in uno Stato membro (ad esempio l’Italia) per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata in un altro Paese UE (ad es. Francia), rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro (l’Italia), purchè l’attività stessa non superi i 24 mesi e non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.  
Invece se la persona esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività, diversamente è soggetta alla legislazione del Paese UE nel quale il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio.
Novità vi sono anche per i lavoratori frontalieri. Se questi sono diventati disoccupati possono iscriversi agli uffici del lavoro sia dello Stato membro di residenza che dello Stato membro di ultima occupazione. Tuttavia, hanno diritto alle prestazioni solo da parte del Paese UE di residenza.
Poiché il nuovo regolamento non disciplina la silicosi, dal 1° maggio 2010 non saranno più aperte pratiche relative alle ripartizioni a rischio misto, ad eccezione degli Stati che hanno aderito all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e della Svizzera.
Infine si segnala che lo scambio delle informazioni dovrà avvenire tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, prevalentemente con sistemi informatici. E’ per questo motivo che prenderà avvio un progetto sperimentale denominato EESSI che si propone di attivare lo scambio elettronico dei dati attraverso i SEDS (ossia Access Point, punti di coordinamento e comunicazione) e che vedrà coinvolte oltre all’Italia, l’Austria, la Finlandia, la Bulgaria, i Paesi Bassi e la Germania.
In Italia, il Decreto ministeriale 29/01/2009 ha individuato quattro Access Point: Ministero del lavoro, INPS, INAIL, INPDAP.