Prime indicazioni INPS sui nuovi congedi parentali
A cura della redazione
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, con cui ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti le novità in materia di congedi parentali introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, entrate in vigore lo scorso 13 agosto.
Si evidenziano, di seguito, alcuni passaggi di particolare interesse operativo per i diversi istituti, rimandando ad un approfondimento di prossima pubblicazione per una sintesi più estesa.
Congedo obbligatorio del padre
- Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo.
- In caso di morte perinatale del figlio, ed in particolare nell’ipotesi di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita), il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
- In caso di sovrapposizione dei periodi di congedo obbligatorio e alternativo del padre, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo (ovvero quello fruito al posto della madre assente). In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.
- Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con il 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012.
Congedo parentale
- Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).
- Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dal 13 agosto 2022 e solo per i periodi di fruizione successivi a tale data, mentre per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni di legge. Conseguentemente, considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative. Possono quindi essere indennizzati, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data.
Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi
- Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi.
- Il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
- La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
- I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dal 13 agosto 2022.
Indennizzo della maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome
- Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all’INPS l’accertamento medico della ASL.
- Considerato che i due mesi antecedenti la data del parto sono definibili solo dopo la nascita del figlio, se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria.
- Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso.
- Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
- Possono essere indennizzati i soli periodi dal 13 agosto 2022.
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