Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 3 novembre 2017, n. 195 (G.U. n. 297 del 21.12.2017), ha adottato il regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Tra le disposizioni di maggior interesse si segnalano le seguenti:

  • L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.
  • La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
  • Gli studenti interessati dall’applicazione delle disposizioni in esame svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
  • Gli studenti in alternanza sono tenuti a: a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico; b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
  • Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
  • Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente all'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, come disciplinata dall'accordo previsto dall'art. 37, c. 2, del medesimo decreto. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
  • Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
  • Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
  • Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.