Previsti due canali telematici per la revisione delle istanze per le indennità Covid-19
A cura della redazione
L'INPS, con il Messaggio 18 ottobre 2021 n. 3530, ha precisato che i lavoratori destinatari dell’indennità Covid-19 riconosciuta durante il periodo emergenziale, che si sono visti rigettare la domanda, possono presentare la documentazione per il riesame attraverso la sezione del sito dell’INPS in cui è stata presentata l’istanza oppure attraverso la casella di posta elettronica dedicata.
Come si ricorderà l’art.42 del DL 73/2021 (L. 106/2021) ha previsto la concessione di un’indennità in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta, in particolare, di lavoratori: dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; di dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli citati, compresi quelli in somministrazione, intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e di quelli dello spettacolo. A questi vanno aggiunti anche i lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020 e i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Questi, se si sono visti rigettare l’istanza volta ad ottenere l’indennità, possono richiedere il riesame entro il 7 novembre 2021 (ovvero entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva), attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Un’altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Riguardo al requisito relativo all’assenza di titolarità del rapporto di lavoro, l’INPS precisa che la data utile di riferimento è il 27 maggio 2021.
Invece, per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali e venditori a domicilio l’assenza di titolarità del rapporto di lavoro deve sussistere alla data di presentazione della domanda.
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