L’INAIL, con la circolare 12/10/2017 n.43, ricordando che l’invio telematico del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, previsto inizialmente per il 12 ottobre 2016, è stato differito dal Decreto Milleproroghe 2017 (L. 19/2017) al 12 ottobre p.v. , ha precisato che in una prima fase il servizio on line sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro titolari di PAT, mentre gli altri datori di lavoro, comunque assoggettati al medesimo obbligo, ove ne ricorrano i presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati tramite PEC, con il modello disponibile sul sito internet dell’INAIL.

Il differimento comporta che i dati contenuti nei registri cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017 saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel registro on line entro il mese di marzo 2018, così come i dati dei registri di esposizione ricevuti tramite PEC dopo la predetta data.

Si evidenzia che l’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti dell’INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.

Nel registro, i datori di lavoro devono riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.

Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

Come sopra ricordato il servizio sarà disponibile dal 12 ottobre p.v. per i datori di lavoro assicurati Inail titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché per i soggetti da esso abilitati, nell’area dei servizi online del portale www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso dei soggetti stessi.

Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro.

Nei casi in cui vi sia la presenza del Medico Competente, se il datore di lavoro lo ha abilitato all’utilizzo del nuovo servizio online, lo stesso può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.

Il servizio è stato integrato con il sistema di anagrafica unica dell’Istituto, consentendo di reimpostare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, al fine di agevolare i datori di lavoro nel processo di compilazione e trasmissione del Registro. Inoltre, sono state inserite funzioni di facilitazione nella selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta e inserimento della professione e mansione del lavoratore esposto.

È stata, infine, prevista una funzione specifica per consentire di aggiungere le annotazioni individuali per singolo lavoratore esposto, prestante servizio per l’unità produttiva selezionata.