La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20684 del 25 luglio 2024, ha stabilito che, in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - così come dal R.D.L. 1827/1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. 14.