La Covip, con la nota del 9/03/2011, ha precisato che il diritto alla prestazione di previdenza complementare viene riconosciuto alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori prescindendo dall’effettiva erogazione degli stessi, sempreché i lavoratori abbiano almeno 5 anni di partecipazione al fondo integrativo.
La precisazione nasce dal fatto che la Legge 122/2010 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del relativo trattamento decorsi 12 (lavoratori dipendenti) o 18 mesi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e iscritti alla gestione separata) dalla data di maturazione dei requisiti di accesso agli stessi trattamenti.
Da più parti è stato chiesto se il predetto differimento di 12 mesi o 18 mesi valga anche per le pensioni complementari oltre che per la previdenza obbligatoria.
Secondo la Covip dalla lettura del DL 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) emergono due momenti ben distinti: quello della maturazione dei requisiti per l’accesso e quello della decorrenza del trattamento obbligatorio.
L’art. 11, c. 2 del DLgs 252/2005 però condiziona l’acquisizione del diritto alla prestazione complementare alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.
Ne consegue che la pensione complementare potrà essere percepita dal lavoratore quando matura i requisiti per la previdenza obbligatoria e non dopo 12 (o 18) mesi dalla stessa.