Previdenza complementare: il nuovo lavoro del dirigente fa venir meno la prosecuzione volontaria
A cura della redazione

Il Previndai, il 1 dicembre 2016 ha aggiornato il documento per la regolamentazione della prosecuzione e contribuzione volontaria stabilendo che l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro che comporti il versamento della contribuzione determina il venir meno della possibilità della prosecuzione volontaria.
In ogni caso il dirigente, entro un mese dalla ripresa del rapporto di lavoro, può effettuare ancora i versamenti di prosecuzione volontaria che risultano ancora pendenti.
Per prosecuzione volontaria deve intendersi il versamento dei contributi da parte dell’iscritto che ha perso il requisito di partecipazione al Fondo e che intende continuare ad alimentare la propria posizione di previdenza complementare sia prima del pensionamento che dopo essere andato in pensione.
Va invece tenuta distinta la contribuzione volontaria che consiste nel versamento dei contributi effettuato direttamente dall’iscritto ancora in servizio, senza il coinvolgimento del datore di lavoro.
Il dirigente che intenda avvalersi delle predette facoltà deve darne comunicazione scritta al Previndai utilizzando l’apposita modulistica.
Infine sia nel caso di prosecuzione che di contribuzione volontaria, valgono le regole ordinarie inerenti la conseguibilità e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo, ivi comprese le anticipazioni, il riscatto dei non pensionati e quello di premorienza.
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