Previdenza complementare: il periodo all’estero non consente la maggiore deducibilità
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 30 del 7 febbraio 2024, ha precisato che il periodo lavorativo svolto all’estero versando i contributi alla previdenza obbligatoria del Paese UE e l’adesione alla previdenza complementare di tale Stato membro non fanno decorrere i 5 anni dopo i quali, il lavoratore di prima occupazione, può fruire della maggiore deducibilità dei contributi per 20 anni.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore aveva lavorato, con contratto di diritto italiano per 3 settimane nel 2013, versando i contributi all’INPS senza aderire ad una forma di previdenza complementare.
Nei successivi 5 anni non aveva lavorato e poi dal 2018 e fino al 2023 ha trasferito la residenza fiscale in Austria versando i contributi alla previdenza obbligatoria di detto Stato e aderendo ad una forma di previdenza complementare.
Da giugno 2023 è ritornato in Italia dove è stato assunto come lavoratore subordinato versando nuovamente i contributi all’INPS e aderendo, questa volta, ad un fondo di previdenza complementare.
All’Agenzia delle entrate ha chiesto se poteva essere considerato lavoratore di prima occupazione a decorrere dal 2023, così da far decorrere i 5 anni richiesti dall’art. 8 del D.lgs. 252/2005 dopo i quali, per 20 anni, può fruire della maggiore deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
Quindi non nel limite di 5.164,57 euro, ma 7.746,86 euro.
Secondo la circolare 70/E del 2007 si devono considerare lavoratori di prima occupazione coloro che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
Più precisamente i soggetti interessati sono i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.
Tenuto conto del percorso lavorativo dell’istante, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare, che consentono di fruire successivamente della maggiore deducibilità, debbano decorrere dal 2023.
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