L’Enpacl, ha reso noto che con l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 dello scorso 12 luglio 2019, il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia hanno completato l’iter di approvazione della Delibera adottata dall’Assemblea del 23 novembre 2017, contenente modificazioni ed integrazioni al Regolamento di previdenza e assistenza.

Le novità contenute nel nuovo Regolamento, in vigore dal 1 gennaio 2020, sono le seguenti:

  • Il periodo di revisione delle pensioni di invalidità e inabilità è determinato dalla Commissione medica.
  • Non viene applicata alcuna riduzione per i casi di matrimonio contratto dal de cuius ad una età anagrafica maggiore di 65 anni. Vengono estese ai coniugi delle cd unioni civili tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (pensioni a superstiti, provvidenze straordinarie).
  • Soltanto per il conseguimento della indennità di maternità e per la partecipazione alle attività di sostegno è consentita una forma di regolarità contributiva attenuata, ossia occorre che l’interessato abbia in corso il pagamento rateale del proprio debito, sia regolare nel versamento di tali rate; versi regolarmente la contribuzione corrente.
  • Anche per i casi di adozione nazionale non sussistono limiti di età anagrafica del bambino per il riconoscimento della indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario.
  • La condizione di morosità reiterata si determina allorché, in due diversi anni, risultino mancati pagamenti, anche parziali (e non più per l’intera annualità), della contribuzione dovuta.
  • Il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato e servizio militare può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. Il riscatto della laurea rimane rateizzabile in 10 anni, senza interessi.
  • Per i periodi assicurativi ante 2013, si potrà scegliere tra la ricongiunzione onerosa (utile sia ai fini del diritto che della misura e con l’eventuale eccedenza riversata sul montante) o non onerosa (utile solo per la misura della futura pensione).
  • Gli iscritti optanti mantengono l’obbligatorietà di versamento del solo contributo integrativo. Per conseguire la pensione di vecchiaia ENPACL, hanno però facoltà di chiedere l’ammissione al versamento della contribuzione volontaria, utile ai fini della maturazione dei requisiti di accesso al (solo) trattamento di vecchiaia, così da costituire una propria prestazione di base, aumentata, ex articolo 5, comma 6 del Regolamento, in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa.
  • Il numero di rate mensili massimo concedibile è pari a 84; debito minimo rateizzabile: 1.000 euro; rata minima: 100 euro. È inoltre consentita una ulteriore rateazione per i debiti riguardanti gli anni per i quali si è stati dichiarati decaduti da precedente rateazione, a fronte del pagamento di un quarto della morosità contributiva residua, ricompresa nel piano di ammortamento non rispettato.