Prevenzione incendi e primo soccorso: funzioni al datore di lavoro
A cura della redazione
L’INL, con la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, ha precisato che, nonostante al datore di lavoro sia attribuita (dall’art. 20, D.Lgs. 151/2015, che modificato l’art. 34, D.Lgs. 81/2008) la facoltà – anche nelle piccole imprese con più di 5 dipendenti – di svolgere, previa formazione adeguata, compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, lo stesso non è esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dall’art. 18 del medesimo decreto legislativo.
Nello specifico, in capo al datore di lavoro permane l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lett. b); egli ha, inoltre, l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti” (art. 18, comma 1, lett. t).
Riproduzione riservata ©