L’INL, con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023, ha reso noto che, al fine di dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro occasionale, si è provveduto ad aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno, quindi, selezionare il già menzionato codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio 2023.

Allo scopo, si ricorda che la Legge di Bilancio 2023, all’art.1 cc. 342 – 354, ha rivisto la disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), da un lato estendendo il ricorso a tali prestazioni e dall’altro sostituendo la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria valida per il biennio 2023 e 2024.

In particolare, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, è stata introdotta una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla disciplina qui alla mano.

Tra le disposizioni introdotte, l’art. 1, c. 346, prevede che per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli siano tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente CpI della comunicazione obbligatoria di cui art. 9-bis del D.L. 510/1996 (L. 608/1996).

Nella suddetta comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.