L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 474 dell’11 dicembre 2023, ha chiarito la corretta applicazione della disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati, nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche, nell’anno 2023, periodo soggetto alle nuove regole a decorrere dall’1 luglio u.s. L’Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che la nuova soglia di esenzione fissata a € 15.000 riguarda tutto l’anno d’imposta.

Nella fattispecie esaminata, una società sportiva dilettantistica (srl) eroga compensi ad atleti e allenatori, compensi configurabili come redditi “diversi” ex art. 67, c. 1, lett. m), del TUIR, fino al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 (che ha abrogato, tra l’altro, parte della lett. m citata).

Allo scopo, si ricorda che il suddetto art. 67, c. 1, lett. m), nella formulazione antecedente alla modifica apportata dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2021, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabiliva che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

Ai sensi dell'art. 69, c. 2, del TUIR tali compensi «non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro».

Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, all'art. 25, c. 2, dispone in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro sportivo, prevedendo che «ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3 del codice di procedura civile».

Il c. 3-bis del medesimo art. 25 prevede che «Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente».

L'art. 36 stabilisce, al c. 6, che «I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. [...]» e, al c. 6-bis, che «Ai fini di quanto previsto al precedente c. 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare».

In sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

L'art. 51 (recante «Norme transitorie»), al c. 1-bis, stabilisce che «Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m), del TUIR, di cui al DPR 917/1986, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, c. 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000».

Come emerge dagli atti parlamentari (Dossier DL. n. 198/2022 A.C. 888 del 16 febbraio 2023) «la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario».

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 36, c. 6 del citato decreto legislativo, dunque, «sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000».

Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del c. 1-bis dell'art. 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'art. 69 del TUIR.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 della L. 133/1999, n. 133 sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio - dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.