L’INPS, con il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda telematica di ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.

La procedura “ANF DIP”, già descritta nella circolare 45/2019, dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’INPS per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.

Si ricorda altresì che è necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’INPS dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità. La verifica della coerenza di detto importo con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.