L’INAIL, con la circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, ha ricordato che sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici INAIL per il recupero dell’integrità psico – fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

Destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti delle amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.

La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative in caso di rettifica degli errori e descrive il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria.

È allegato alla circolare il nuovo elenco dei medicinali ammessi al rimborso, incrementato di dieci specialità farmaceutiche (Allegato 1), articolato in tre tabelle con l’elenco delle specialità farmaceutiche aggregate secondo l’ordine di codice INAIL (tabella A), l’elenco disposto in ordine alfabetico (tabella B), l’elenco con le specialità raggruppate per distretti anatomici e apparati (tabella C).

È, altresì, precisato che possono essere ammessi al rimborso i farmaci indicati per la patologia d’origine professionale che, pur se non espressamente ricompresi nel predetto elenco, abbiano gli stessi effetti farmacologici.

Le disposizioni della circolare 5/2021 abrogano e sostituiscono integralmente quelle contenute nelle circolari precedenti, e trovano applicazione, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati dal momento della sua pubblicazione.

Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale e decorre dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.