Prestazioni occasionali a maglie larghe per fiere e congressi
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. 48/2023 (L. 85/2023) in materia di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L 96/2017).
Allo scopo, si ricorda, preliminarmente, che già con la L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022), in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale in commento.
Il citato intervento normativo, in particolare, ha elevato, per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale, l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro, e ha ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).
Da ultimo, il D.L. 48/2023 (L. 85/2023) ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici (15.000 euro) e dimensionali (fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
L’INPS ha chiarito che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
In ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’art. 37 del D.L. 48/2023, il servizio INPS “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 indicati.
Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Nel caso in cui l’utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
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