La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza 16/12/2000, ha precisato che l'inclusione dell'indennità per prestazioni notturne nella retribuzione normale o media, dipende dal concreto atteggiarsi del singolo rapporto di lavoro: se la prestazione notturna è sporadica, la relativa retribuzione non è normale e quindi non è computabile ai fini della determinazione del trattamento retributivo per il periodo feriale; se invece la prestazione notturna è continuata o periodica, la relativa indennità rientra nella retribuzione normale e deve essere pertanto corrisposta anche nel periodo feriale.