Prestazioni familiari occasionali, nessun contributo Inps nel limite di 90 giorni
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10478 del 10 giugno 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti ai settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.
Innanzi tutto, precisa il Ministero, già la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare dell’imprenditore, individuale o socio, contribuisce a determinare, in molti casi, la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare presso le apposite Gestioni previdenziali Inps.
In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale. Si tratta, in particolare, delle prestazioni rese:
- da pensionati, i quali, verosimilmente, non possono garantire al familiare, che sia titolare o socio dell’impresa, un impegno con carattere di continuità;
- dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, in considerazione del limitato tempo a disposizione pe poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
Nei suddetti casi, la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, a meno che l’ispettore non provi, incontrovertibilmente, la presenza di precisi indici sintomatici di una prestazione lavorativa in senso stretto.
Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, il Ministero del Lavoro, al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, ha fissato in 90 giorni, nel corso dell’anno solare (frazionabili in ore, ossia 720 nel corso dell’anno solare), il limite massimo della collaborazione occasionale. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera, comunque, rispettato, anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore.
Infine, per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
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