L’INPS, con il messaggio n. 2565 del 14 aprile 2015, ha precisato che la data che fungerà da discrimine per l’applicazione dell’art. 1, comma 707, della L. 190/2014 (importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo) sarà quella di entrata in vigore della medesima legge e il meccanismo del doppio calcolo troverà applicazione solo sulle prestazioni di esodo la cui certificazione "calcolo importo" sarà stata emessa dal 1° gennaio 2015 in poi.
Continueranno, invece, a rimanere provvisorie tutte le prestazioni di esodo le cui certificazioni sono state emesse dal 1° gennaio 2015 sulla base delle istruzioni impartite con il messaggio 1504/2015.
Allo scopo, si rammenta che l’art. 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del DL 201/2011 (L. 214/2011). Il testo coordinato delle due norme, quindi, risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.