L’INPS, con il messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all’art. 4, cc. da 1 a 7, L. n. 92/2015 - cd isopensione, e di cui all’art. 41, c. 5-bis, D.lgs. n. 148/2015, sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’Istituto ha confermato che le retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma riferite a periodi precedenti, devono essere incluse nel calcolo della prestazione. Pertanto, è possibile procedere alla ricostituzione, a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante.

È possibile procedere alla ricostituzione anche in caso di contribuzione presente nell’estratto conto contributivo, ma non valutata al momento della liquidazione definitiva della prestazione.

Il messaggio fornisce le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda.