Prestazioni agli eredi dei lavoratori deceduti per l’esposizione all’amianto anche con verbale di conciliazione giudiziale
A cura della redazione

L’INAIL, con la circolare 12/02/2018 n.8, ha ricordato che entro il 28 febbraio p.v. gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, che intendono fruire delle prestazioni a carico del relativo Fondo, dovranno presentare l’apposita domanda allegando la sentenza esecutiva o il verbale di conciliazione giudiziale da cui risultino l’avente diritto alla prestazione e la somma dovuta.
Infatti, la Legge di Bilancio 2018 (art.1, c. 188), ha previsto che hanno diritto alle prestazioni del Fondo regolamentato dal DM 27/10/2016 non solo gli eredi a cui una sentenza esecutiva ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ma anche coloro nei cui confronti il diritto è maturato in forza di un verbale di conciliazione giudiziale.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2018, i soggetti beneficiari dovranno inoltrare le domande con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
L’importo della prestazione a carico INAIL sarà uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, nel limite di spesa pari a 10 milioni di euro.
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