L’INPS, con il messaggio 30/11/2017 n.4804, fornisce altre precisazioni ad integrazione dei messaggi n. 2884 del 30 giugno 2016 e n. 3242 del 4 agosto 2017, in merito alle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL.

Nel caso in cui la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017, anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015.

Per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017.

Le sedi INPS acquisiranno una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.

Le nuove domande dovranno comunque essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

In conclusione, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le sedi INPS potranno agire in autotutela secondo le indicazioni sopra esposte.