In data 6 novembre 2023, è stato presentato alla Camera dei deputati il Disegno di Legge in materia di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° maggio 2023.

In attesa di conoscere l’esito dell’iter parlamentare, si segnalano le novità di maggior interesse.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art. 3)

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività. Le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione predetto.

Durata del periodo di prova (art. 6)

Per i contratti a tempo determinato si prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile (art. 7)

Le comunicazioni del nominativo dei lavoratori e di inizio e cessazione delle prestazioni in modalità agile devono essere effettuate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Risoluzione del rapporto di lavoro (art. 9)

Per evitare il fenomeno delle dimissioni fantasma, si prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.