Il Quirinale, in data 29 ottobre 2016, ha autorizzato il Governo alla presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che sarà esaminato dal prossimo 24 novembre 2016.

Il testo, attualmente in bozza, prevede le seguenti principali novità in materia di lavoro e previdenza sociale:

  • La detassazione dei premi di produttività è rafforzata innalzando il limite di assoggettabilità delle somme interessate dall’agevolazione fiscale entro l’importo complessivo di € 3.000 lordi (anziché 2.000), che salgono a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (anziché 2.500). I lavoratori interessati saranno quelli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000 nell'anno precedente quello di percezione delle somme interessate (al posto dei precedenti 50.000). Le esenzioni fiscali e contributive previste se si sostituisce il premio con benefit da welfare, sono estese alle ipotesi di sostituzione dello stesso con contributi alle forme pensionistiche complementari, contributi di assistenza sanitaria e azioni societarie ricevute in sostituzione del premio.
  • Si prevede che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Non concorrono nemmeno le opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.
  • L’attuale decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato è sostituita da un esonero per le ipotesi di alternanza scuola-lavoro. In particolare, ai datori di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro, a determinate condizioni. L’esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
  • Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero , decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
  • Sono resi strutturali gli incentivi previsti per il rientro dei cervelli (ricercatori italiani residenti all’estero) ed è previsto un ampiamento degli incentivi per il rientro di altri lavoratori, con abbassamento al 50% (anziché 70%) del reddito tassabile.
  • L’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata, a decorrere dall’anno 2017, è stabilita al 25%.
  • Introdotto, invia sperimentale, l’Ape (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che garantisce a chi ha almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 3 anni e 7 mesi di anticipo, a fronte di un prestito che deve essere rimborsato in 20 anni con rate sulla pensione. Con accordo sindacale, il datore, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, possono incrementare il montante contributivo maturato dal lavoratore richiedente, versando all’Inps un contributo non inferiore a quello previsto dalle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria (Ape aziendale). È inoltre prevista un’Ape sociale, consistente in un’indennità per i disoccupati, i lavoratori impegnati in attività gravose, quelli con invalidità almeno del 74% e quelli che assistono da almeno 6 mesi un disabile grave, parente o convivente. In tali casi occorre avere 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi (36 per le attività gravose). L’indennità è riconosciuta, senza costi, fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, in caso di cessazione dell’attività lavorativa (salvo che per i disoccupati) e fino ad un importo massimo di euro 1.500.
  • Prevista, invia sperimentale, una rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.). I lavoratori con 63 anni di età e almeno 20 di contributi potranno riscuotere in anticipo la pensione integrativa, utilizzandola per ridurre o azzerare la necessità di anticipo Ape, con una tassazione agevolata tra il 15% e il 9% (anziché del 23%).
  • È abolita la penalizzazione per chi va in pensione prima dei 62 anni, con effetto dai trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2017.
  • Riconosciuta la possibilità di cumulare gratuitamente i versamenti effettuati in gestioni differenti, sia ai fini della pensione anticipata che di quella di vecchiaia, sempre che in una gestione siano stati raggiunti i requisiti per l’assegno. In tali casi è previsto il calcolo pro-quota dell’assegno in base alle regole delle gestioni.
  • I lavoratori precoci (12 mesi di lavoro effettivo prima di compiere 19 anni), dal 1° maggio 2017, potranno andare in pensione con 41 anni di contribuzione se si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupati; assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente disabile; invalidi almeno al 74%; svolgono attività gravose.
  • I lavoratori che hanno svolto attività usuranti potranno andare in pensione prima dei 62 anni senza penalizzazioni. Se negli ultimi 10 anni di attività 7 sono stati dedicati ad attività usuranti o se ciò è avvenuto per almeno metà della vita lavorativa, non è necessario che l’ultimo anno lavorativo sia usurante per l’accesso alla pensione con le regole specifiche.
  • Estesa la no tax area per i pensionati, ed estesa la quattordicesima.
  • Previste nuove misure di salvaguardia dei lavoratori.