La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/06/2020 n.12288, ha deciso che dopo l’emissione di una cartella di pagamento, l’INPS ha tempo 5 anni per il recupero dei contributi previdenziali, poiché non trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale.

Nel caso in esame nei confronti di un contribuente erano state emesse delle cartelle esattoriali per crediti contributivi INPS rispettivamente nel 2001, nel 2002 e nel 2003.

Il contribuente si è rivolto al Tribunale affinché dichiarasse che le somme non erano più dovute per il decorso del termine di prescrizione quinquennale.

I giudici di merito di primo e secondo grado hanno accolto il reclamo, richiamandosi alla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 23397/2016, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di durata della prescrizione relativamente agli avvisi di pagamento non opposti.

L’Agenzia delle entrate-riscossione, a cui l’INPS aveva dato incarico di recuperare i contributi dovuti dal contribuente, si è così rivolta in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto fissato dalla citata sentenza delle S.U. e richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione a una cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare la c.d. conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. Questa disposizione si applica soltanto nel caso in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato.

Quanto detto vale anche per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto.