La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15296/2014, ha deciso che il termine prescrizionale decennale per i contributi da versare all’INPS decorre soltanto se il lavoratore presenti la denuncia entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi.

L’intervento della Suprema Corte è l’ultimo atto di una lunga serie di decisioni che per oltre un decennio hanno visto mutare l’orientamento sulla questione relativa al termine di prescrizione dei contributi.

In origine la Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza 5784/2008, aveva deciso che in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della Legge 335/1995, avvenuta il 17 agosto 1995, resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta e il 31 dicembre 1995, i quali valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo. Quindi dalla data di quest’ultimo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione. 

Successivamente, con la sentenza 6173/2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno modificato orientamento affermando che per i contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’INPS nel rispetto della normativa preesistente, il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L’orientamento è mutato nuovamente con la sentenza 12422/2013, dove la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in materia di contributi previdenziali, la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, prevista dalla L. 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per contributi scaduti anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa, non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all’INPS, da parte del lavoratore o dei suoi superstiti entro il quinquennio successivo alla predetta data e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione, indipendentemente dall’avvenuta promozione dell’azione di recupero dell’INPS nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

In sostanza secondo i giudici di legittimità ai fini del permanere del termine decennale di prescrizione, la denuncia da parte del lavoratore deve essere proposta nel termine di cinque anni a decorrere dall’1° gennaio 1996, e comunque nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione, così affermandosi che la data da prendere inconsiderazione non è quella della scadenza dei contributi bensì quella del 1° gennaio 1996. 

La ratio di quest’ultimo orientamento trova il proprio fondamento nel fatto che il regime transitorio del passaggio dalla prescrizione decennale a quella quinquennale deve pur sempre essere inteso secondo la logica per cui, da un lato, ciò non deve tradursi in un allungamento dei termini originari e, dall’altro, deve evitare che l’INPS si trovi, per effetto della riforma medesima, già prescritti i propri crediti. 

Pertanto, ai fine di prolungare il termine prescrizionale da 5 anni a 10 anni, è necessario che la presentazione della denuncia da parte del lavoratore avvenga, in assenza di espressa indicazione legislativa ed in base ad un criterio finalistico nel rispetto del principio di razionalità, prima dell’estinzione del diritto alla contribuzione, ossia anteriormente al decorso di un nuovo termine quinquennale dalla scadenza, coincidente con il termine entro il quale il datore di lavoro può chiedere l’accertamento negativo del proprio debito contributivo. 

Questo continuo cambio d’orientamento ha posto la questione nuovamente all’esame delle Sezioni Unite. In sostanza ai giudici di legittimità è stato chiesto se per i contributi dovuti per periodi anteriori alla data di entra in vigore della L. 335/1995 per i quali a tale data il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato e ai fini della conservazione del termine decennale di prescrizione, la denuncia di omissione contributiva del lavoratore o dei suoi superstiti debba essere presentata nel termine del quinquennio decorrente dalla scadenza dei contributi oppure possa utilmente essere proposta entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione.  

Le Sezioni Unite, con l’ultima sentenza del 2014, hanno ribadito in merito ai contributi relativi ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995,  che mentre per quelli per i quali il quinquennio dalla scadenza si era già integralmente maturato prima della predetta data, la denuncia del lavoratore deve intervenire comunque entro il 31/12/1995 invece per quelli per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.

In conclusione secondo la sentenza 15296/2014 in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori e con riferimento all’intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in relazione ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995 per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato alla predetta data, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza.