Con la sentenza n. 22 del 3 gennaio 2005 la Corte di Cassazione conferma il decorso dei termini dalla data di manifestazione del danno.
Ricordiamo che l'azione per conseguire le prestazioni economiche relative all'infortunio e alla malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112, D.P.R. 1124/65).
La Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità della norma nelle seguenti parti:
- nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire la rendita si prescrive col decorso del suddetto termine anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% (n. 116 dell'8.7.69 ):
- nella parte in cui non prevede che il termine di tre anni sia interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso di controversia (n. 129 del 23.5.86 );
- nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico (n. 544 del 19.12.90).
La sentenza in commento conferma inoltre che il decorso dei termini può anche essere successivo all'infortunio se il danno si manifesta dopo.