Prescrizione contributiva, la denuncia del lavoratore deve intervenire entro 5 anni
A cura della redazione

<p >L’Inps, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In particolare, facendo riferimento alla circolare n. 31/2012, l’Istituto ha ribadito che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della L. 335/1995.
Ne consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
Tale atto dovrà contenere:
- l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
- il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
- il regime sanzionatorio applicabile;
- gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
Si rileva, infine, che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto, non altri soggetti.
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