Preposti figura cruciale della sicurezza in azienda. Il punto di vista della cassazione.
A cura della redazione
Il preposto è la figura che il Testo Unico individua per la vigilanza di tutte le misure di prevenzione e protezione dell’organizzazione. La recente modifica del Testo Unico (cd Mini-riforma) chiarisce e amplia le competenze del preposto. Ad un anno di distanza dall’ applicazione della mini-riforma, sempre più spesso le sentenze della Suprema Corte, fanno riferimento a principi giuridici espressi in sentenze precedenti, chiarendo con estrema puntualità e coerenza il ruolo del preposto per gli anni a venire.
Cosa tratta :
Anche se era molto chiaro, fin dalla formalizzazione del ruolo del preposto nel Testo Unico del 2008, (la 626 del 1994, non dava questo rilievo alla figura), il legislatore con le modifiche della mini riforma ha voluto confermare l’importanza strategica che il preposto ha e avrà nell’ organizzazione della sicurezza.In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si assiste da qualche anno ad un passaggio da ritenere epocale. Abbiamo di fatto abbandonato il modello definibile come “iperprotettivo” iniziato con le direttive degli anni Cinquanta dello scorso secolo, totalmente incentrato sulla figura del Datore di Lavoro obbligato a vigilare in costanza, ed a controllare che i lavoratori attuino le misure di sicurezza previste, “fino alla pedanteria” oppure con “è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza” per citare le parole di alcune famose sentenze degli anni Novanta.Le sentenze stanno chiaramente andando verso un modello definito “collaborativo” in cui gli obblighi sono ormai ben noti a tutti, e sono ripartiti tra tutti i soggetti della sicurezza, lavoratori compresi anche secondo quanto previsto dagli articoli delineati per ogni figura dal Testo Unico (art.18 Datori Di Lavoro, art.19 Preposti, art.20 Lavoratori, ecc.)Una recentissima sentenza (Sez. IV n. 42035 del 8 nov. 2022) in particolare appare illuminante per definire al meglio i contorni dell’ operatività e al tempo stesso definire al meglio la sfera sempre poco chiara delle responsabilità delle varie figure della sicurezza.Il contesto è un cantiere edile, e il fatto vede un infortunio mortale in cui un preposto è stato condannato per il reato di omicidio colposo nei primi due gradi di giudizio. I dettagli appaiono meno importanti, rispetto ai due principi cardine che la sentenza richiama.Il primo principio riguarda i soggetti dell’organizzazione su cui gravano gli obblighi (di sicurezza). Viene chiarito in modo esplicito che gli ambiti operativi e di gestione dello specifico rischio (e quindi di responsabilità) posso essere stratificati secondo logiche ormai ben consolidate e già richiamate da altre sentenze.
1) Attiene alla sfera di responsabilità del preposto, ogni infortunio collegabile alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (ed alla relativa vigilanza)
2) Alla sfera di responsabilità del dirigente ogni sinistro che possa essere riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa
3) Infine la sfera della responsabilità del datore di lavoro, riguarda ogni incidente derivante da scelte gestionali.
L’altro principio enunciato, ugualmente importante è il concetto che la valutazione del rischio e l’area di rischio ad essa collegata, deve essere valutata per intero, senza che vi possa essere alcun esonero di responsabilità per il datore di lavoro, né tanto meno zone d’ombra. In questa area di rischio, attinente alle attività lavorative :
1) Il Datore Di Lavoro deve sempre garantire condizioni di sicurezza adeguate, anche per eventuali comportamenti criticabili dei lavoratori.
2) Deve essere valutato se il comportamento dell’ eventuale lavoratore infortunato possa essere ritenuto abnorme e/o esorbitante (ed estraneo) alle mansioni che gli erano state affidate e quindi al di fuori della sfera di prevedibilità della valutazione dei rischi e di conseguenza della sfera di responsabilità del Datore di Lavoro. A questo proposito viene citata una sentenza dello scorso anno (sez. IV n. 35858del 14/09/2021) in cui un datore di lavoro viene condannato per non aver nominato un preposto e per non aver vigilato sul mancato uso della cintura di sicurezza nell’ uso del trattore, nonostante che lui stesso fosse a conoscenza di tale prassi, e che il lavoratore fosse in stato di ebrezza che può aver contribuito a comportamenti imprudenti. Da notare che anche in questa sentenza sono riportati questi due principi.
Sulla base di questi importanti principi enunciati che la Corte capitolina ha respinto i ricorsi presentati dal preposto, una volta chiarito in maniera approfondita che l’evento era stato causato in prima istanza dalla mancata vigilanza (colposa) su una condotta del lavoratore che pur avendo disatteso le direttive del preposto, si era protratta per un considerevole lasso di tempo, (non si può considerare come evenienza imprevedibile e estemporanea) evidenziando la mancata sorveglianza dello stesso.Al contrario appare chiaro che se il preposto avesse vigilato, l’evento non si sarebbe verificato. Il fatto che il preposto abbia dato al lavoratore poi deceduto ed al suo collega, delle direttive diverse, conferma che il preposto era perfettamente a conoscenza del rischio che poi si è concretizzato e della sua mancanza di sorveglianza a quanto da lui stesso disposto.
Quando entra in vigore :
Le sentenze sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono prese dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati, ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.
Indicazioni operative :
I Principali compiti del Preposto alla sicurezza
1- Mettere in atto le misure di prevenzione individuate dai propri superiori.
2- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi specifici delle attività
3- Vigilare e controllare l’applicazione delle misure di prevenzione.
4- Essere promotore di azioni preventive necessarie per ridurre o eliminare i rischi delle attività del proprio gruppo.
5- Informare il Dirigente di eventuali problemi relativi alla sicurezza.
6- Impedire l’attività nel caso di pericolo immediato per i lavoratori.
7- Implementare un sistema di gestione per la verifica e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
8-Monitorare ed investigare sulle cause di incidenti, infortuni e mancati incidenti in modo da analizzare le cause ed evitare che possano ripetersi.
9- Avere Leadership e mostrarsi inflessibili nei confronti di comportamenti a rischio.
10- Pianificare le azioni di messa in sicurezza e organizzare le procedure interne di gestione dell’emergenza.
11- Sovrintendere e vigilare sulla gestione ambientale
12- Sorveglianza Sanitaria
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