La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 16 del 25 novembre 2013, ha fornito una vera e propria guida relativa agli accordi di prepensionamento di cui agli artt. 4 della L. 92/2012 e 34 della L. 221/2012.
La circolare analizza ogni aspetto della normativa, partendo dalla struttura dell’accordo e dall’ambito di applicazione fino alla contribuzione figurativa correlata e alla procedura amministrativa.
La legislazione vigente, in particolare, prevede tre fattispecie di accordo:
1)    accordo stipulato tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale (art. 4, comma 1, L. 92/2012). Condizione costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro è rappresentata, però, dalla successiva adesione del lavoratore all’accordo medesimo;
2)    accordo di prepensionamento nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 (art. 34, comma 54, lett. b) e c), L. 221/2012). L’accordo deve essere stipulato tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (a differenza di quanto è previsto per una normale procedura di mobilità, la quale può essere legittimamente espletata anche senza un accordo sindacale). Nell’accordo deve essere individuata la situazione di eccedenza di personale ed il criterio di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, che sarà costituito dalla “prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento”. La cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie, è frutto di un licenziamento; in quanto tale, per un valido espletamento dello stesso, non assume alcuna rilevanza il consenso del lavoratore, che, invece, produce effetti sulla scelta tra la prestazione di cui all’art. 4 della L. 92/2012 e le altre prestazioni previdenziali “connesse alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, inoltre, il datore di lavoro, non solo non è tenuto al pagamento del contributo di ingresso alla mobilità di cui all’art. 5, comma 4 della L. 223/1991 e del contributo di compartecipazione al finanziamento dell’ASpI, di cui all’art. 2, comma 31, della L. 223/1991, ma ha diritto al recupero delle somme corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo stesso.
Si rileva, infine, che, in deroga al diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma, 1 della L. 223/1991, il datore di lavoro esodante può effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti;
3)    processo di riduzione del personale dirigente (art. 34, comma 54, lett. b) e c), L. 221/2012). Questa fattispecie è analoga alla prima, con l’unica differenza che l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria” a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto.