L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020, ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti (100 euro per il mese di marzo) ai sensi dell’art. 63 del DL 18/2020.

Per il modello F24: “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 37, c. 49-bis, del DL 223/2006 (L. 248/2006), come modificato dall’art. 3, c. 2, del DL 124/2019 (L. 157/2019), ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.