Premio detassabile anche per le società private a controllo pubblico
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 296 del 14/04/2023, ha precisato che anche le società in house a partecipazione pubblica possono fruire della detassazione dei premi di risultato previsti con accordo aziendale, sempreché sia raggiunto l’obiettivo legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e gli stessi siano misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti.
Il chiarimento ruota intorno ad un passaggio contenuto nella circolare 28/E del 2016 secondo cui l'agevolazione (art. 1, c. 186 della Legge di Stabilità 2016) risulta riservata ai lavoratori del settore privato. Sul punto, richiamando la circolare 59/2008, l’Agenzia delle entrate precisa che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
La stessa circolare evidenzia inoltre che non rientrano tra le amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001 e quindi possono essere destinatari del beneficio anche gli enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.
In sostanza l’intento del legislatore è quello di riconoscere la detassazione dei premi di risultato anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.
Poiché la società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico non rientra tra le pubbliche amministrazioni come sopra individuate, se viene raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, risulterà applicabile il regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 al premio di risultato riconosciuto ai dipendenti.
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