Premio Covid-19 di Euro 100 escluso per i lavoratori assunti all’estero che lavorano nello Stato straniero
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 271 del 20/04/2021, ha precisato che il premio di Euro 100 previsto dal Cura Italia per i dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno sopportato il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro muovendosi sul territorio italiano durante la pandemia da Covid-19, non può essere erogato ai lavoratori assunti all’estero che svolgono la propria prestazione nello Stato straniero.
L’Agenzia richiama le risposte già fornite con le circolari 8/E del 2020 e 11/E del 2020 con le quali era stato evidenziato che la ratio sottesa alla disposizione del Cura Italia è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.
Conseguentemente ha ritenuto che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non "in presenza" adottando, quale misura di prevenzione all'epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. "smart working").
Nel caso preso in esame dall'Agenzia delle entrate, alcuni dipendenti occupati all'estero sono assunti con contratto regolato dalla legge italiana mentre altri con quello della legge locale.
Secondo l'Agenzia ciò che rileva al fine del riconoscimento del premio è che l’attività sia svolta in presenza e in Italia.
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