L’Inail, con la nota di rettifica n. 6457 del 9 settembre 2010, ha precisato che, erroneamente da quanto affermato in precedenza dai media, i criteri per il calcolo dei premi dell’artigiano che svolga più attività non sono cambiati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Sottolinea l’Istituto che la disciplina vigente già dal 1999 prevede che nel caso sia possibile stabilire una demarcazione tra le diverse lavorazioni svolte dal titolare artigiano, dovrà essere indicata la presuntiva incidenza percentuale delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata e non in misura fissa.