Premio 100 euro: possibili due criteri per determinare l'importo del bonus
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9/04/2020, ha precisato che per determinare l’importo del premio di 100 euro spettante a coloro che durante il periodo emergenziale hanno comunque svolto la loro prestazione presso la sede di lavoro, può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Questo criterio non è sostitutivo di quello indicato dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare 8/E del 2020, ma alternativo. Infatti rimane comunque utilizzabili il criterio di determinazione dell’importo del premio basato sul rapporto tra ore lavorate e ore ordinarie lavorabili nel mese.
Inoltre la risoluzione precisa che nulla cambia per i part time. Anche per loro vale il rapporto numero dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e quelli lavorabili, fermo restando il limite massimo di 100 euro nel caso in cui un lavoratore abbia in essere contratti part time con due diversi datori di lavoro.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
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