Premio 100 euro per il mese di marzo anche per i volontari della Protezione civile
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha chiarito che il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile si configura come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il lavoratore dipendente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico previsto dall’art. 63, D.L. 18/2020 – L. 27/2020), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Ne consegue che il soggetto potrà accedere all'incentivo economico previsto dall'articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile.
Allo scopo, si ricorda che il citato art. 63, c. 1, prevede che "ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c.1, del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese".
Ai sensi del successivo c. 2, tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del DPR 29 settembre 1973, n. 600, "a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno".
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