L’Agenzia delle entrate (risposta a interpello n.550 del 17.11.2020) ha precisato che anche qualora l’accordo collettivo istitutivo del premio di risultato, convertibile in welfare, risulti stipulato in corso d’anno (anche avanzato), il beneficio fiscale (imposta sostitutiva del 10% ovvero le esenzioni welfare) può essere applicato qualora l’indicatore incrementale (riferito a un periodo congruo di confronto), individuato dall’accordo, risulti effettivamente incerto, vale a dire che il risultato  si realizza successivamente alla stipula dell’accordo.