Rapporto di lavoro
Premi di risultato convertibili in welfare
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche qualora l’accordo collettivo istitutivo del premio di risultato, convertibile in welfare, risulti stipulato in corso d’anno, il beneficio fiscale (imposta sostitutiva del 10% ovvero le esenzioni welfare) può essere applicato qualora l’indicatore incrementale, individuato dall’accordo, risulti effettivamente incerto, vale a dire che il risultato si realizza successivamente alla stipula dell’accordo.
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