L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche qualora l’accordo collettivo istitutivo del premio di risultato, convertibile in welfare, risulti stipulato in corso d’anno, il beneficio fiscale (imposta sostitutiva del 10% ovvero le esenzioni welfare) può essere applicato qualora l’indicatore incrementale, individuato dall’accordo, risulti effettivamente incerto, vale a dire che il risultato si realizza successivamente alla stipula dell’accordo.