La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153 del 27 giugno 2017, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 2 del DL 93/2008, dell’art. 53, comma 1, del DL 78/2010 e dell’art. 26, comma 1, del DL 98/2011, nella misura in cui prevedono la detassazione dei premi di produttività solo per il settore privato, escludendo, di fatto, quello pubblico.

La detassazione in esame (imposta sostitutiva del 10%) ha lo scopo, evidente, di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto è ben delimitato dal Legislatore, che non lo collega a un generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all’erogazione di somme «correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale». Questo preciso collegamento evoca la necessità di una stretta connessione tra l’agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili. Fattori, questi ultimi, che non si riscontrano nel comparto pubblico.