L’INAIL, con la circolare n. 31 del 28 luglio 2017, ha fornito indicazioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 254/2014 sul termine di prescrizione del rimborso delle sanzioni civili versate nel periodo 2006 – 2010 ex art. 36bis del DL 223/2016 (L. 248/2006).

In particolare, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20.11.2014, il citato art. 36bis ha cessato di avere efficacia  e, di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12.8.2006 al 23.11.2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000.

I soggetti assicurati, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36bis, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della L. 388/2000 e a rimborsare la differenza.

Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale previsto dall’articolo 2946 C.C., decorrente dalla data del versamento.

Per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese, rimangono ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti.

Non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.