L'Inail con la delibera n. 1 del 17 gennaio 2002 ha fornito le modalità operative per la concessione della riduzione delle sanzioni civili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), articolo 116, commi da 8 a 20. Tre sono le ipotesi che giustificano la richiesta di riduzione: Procedure concorsuali - L'accoglimento dell'istanza di riduzione della sanzione civile è subordinato alle seguenti condizioni: - l'omissione o l'evasione deve essere oggettivamente connessa alla procedura concorsuale; - il credito per premi e spese deve essere pagato integralmente; - deve essere accertata l'impossibilità di recupero integrale del credito per sanzione nella misura intera e per eventuali interessi di mora. Enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro - L'accoglimento dell'istanza di riduzione della sanzione civile è subordinato alle seguenti condizioni: - l'omissione deve essere oggettivamente causata dalla indisponibilità di un finanziamento pubblico non occasionale alla data prevista dalla legge per il versamento del premio (va, infatti, dimostrata la necessità dell'erogazione pubblica); - l'ente deve dimostrare il requisito della prevalenza complessiva dei finanziamenti pubblici ricevuti (almeno 2/3) mediante l'esibizione dei bilanci o di altra idonea documentazione contabile; - il premio omesso va versato entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione tardiva, che deve essere specificamente documentata (il mancato rispetto del termine equivale ad una vera e propria omissione). Oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e risi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale - La competenza a decidere in merito alle richieste di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge 23.12.2000, n. 388, è attribuita ai Direttori Regionali relativamente alle domande presentate con decorrenza 12 agosto 2001. La misura della riduzione è correlata alla valutazione dei seguenti indicatori e con riferimento al comportamento complessivo del richiedente: - costante rispetto degli obblighi contributivi; - correntezza dei versamenti contributivi; - situazione patrimoniale complessiva; - rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei premi; - riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; importo delle somme da recuperare; - incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. La riduzione massima consentita è pari agli interessi legali in vigore alla data di presentazione dell'istanza e spetta quando sia espressa una valutazione globale o complessivamente positiva sugli anzidetti indicatori. La riduzione minima è pari agli interessi legali in vigore alla data di presentazione dell'istanza aumentati del 50% quando sia espressa una valutazione complessivamente non positiva tenendo conto dei predetti indicatori.