Premi di risultato: la detassazione solo dopo la sottoscrizione dell'accordo aziendale o territoriale
A cura della redazione
La Fondazione studi dei CDL, con la circolare 19/06/2012 n.13, ha riepilogato la disciplina in base alla quale è possibile fruire dello sgravio fiscale sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, così come previsto dal DL 93/2008 (L. 126/2008) prorogato anche per il 2012 dalla L. 183/2011.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 23/03/2012 che ha dato attuazione alla Legge di stabilità 2012 stabilendo che le misure trovano applicazione entro il limite dell’importo annuo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nel 2011.
La circolare 13/2012 ricorda che il presupposto affinché possa trovare applicazione la detassazione è la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per il 2012.
Pertanto è possibile detassare solo le somme incentivate maturate ed erogate successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di uno dei predetti contratti.
E se le aziende non hanno il sindacato interno? In questo caso, spiegano dalla Fondazione Studi, è comunque possibile detassare le somme incentivate recependo in forma scritta il contratto collettivo territoriale sottoscritto dalle parti sociali individuate dalla norma.
Sulla base del principio contenuto nell’art.39 della Costituzione, è possibile recepire tale accordo territoriale anche da parte delle aziende non iscritte alle organizzazioni firmatarie, purché sia data espressa adesione così come l’azienda ha presumibilmente effettuato per il CCNL.
La sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale potrà avvenire anche con una sola sigla sindacale purché comparativamente più rappresentativa.
Infine, se l’azienda avesse già detassato le somme in misura superiore al limite di 2.500 euro, ovvero per soggetti in possesso di un reddito nel 2011 superiore al limite di 30.000 euro, è tenuta al versamento delle minori ritenute effettuate.
Riproduzione riservata ©