L’Inps, con la circolare n. 33 del 23 febbraio 2018, ha fornito precisazioni in merito all’accesso al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, in considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Il primo aspetto trattato riguarda la domanda di accesso al beneficio da parte dei lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e che abbiano concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi. Si chiarisce che ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorative che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei tre mesi. Il beneficio continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari. Allo stesso modo, non possono fruire del beneficio i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle predette.

Quanto alle nuove condizioni di accesso al beneficio per coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui all’art. 1, c. 199, lett. b) della L. n. 232/2016, la circolare, dopo aver precisato quali sono i parenti e gli affini aventi diritto, precisa che:

  • Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione e, quindi, i sei mesi devono intendersi continuativi.
  • Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore. Al verbale suddetto sono equiparati: l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 (L. 423/93); il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del predetto D.L.
  • Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci” si applicano le stesse indicazioni relative al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 (mess. n. 6512/2010).
  • Il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
  • Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. L’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.
  • Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.
  • Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014, si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
  • Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche, si può produrre il verbale ASL provvisorio, in attesa della convalida. Per quanto riguarda i soggetti affetti dalla sindrome di Down, può essere utile anche la dichiarazione del medico di base.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori gravosi (chi svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa, oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa), ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.). Inoltre, la circolare ricorda che sono stati previsti i seguenti nuovi lavori gravosi, che si aggiungono a quelli precedentemente già individuati: operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. Con riferimento ai lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia, è sufficiente che il soggetto abbia in estratto 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché gli venga riconosciuto un intero anno di lavoro gravoso (sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro).

Il documento di prassi ricorda inoltre che, per i soggetti che richiederanno l’accesso al pensionamento come precoci avendone maturato le condizioni nel 2018, non rileva l’applicazione da parte delle aziende datrici di una voce di tariffa Inail con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Rimane fermo, per tutti i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi, il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L’Inps ricorda poi che i soggetti che si trovino nelle condizioni necessarie, possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo. Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie. L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio: entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo; entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre. Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda (con l’unica eccezione prevista per i soggetti che al 1° marzo abbia già presentato sia la domanda di verifica delle condizioni che quella di accesso al beneficio, per i quali decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018). Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.