Il Ministero del lavoro, con la nota 9/08/2001 n.1853/06.14, ha fornito alcune precisazioni in merito ai numerosi quesiti pervenuti in ordine all'applicazione della normativa vigente in materia di lavori socialmente utili.
Lavori di pubblica utilità - Relativamente ai LPU, il Ministero del lavoro chiarisce che l'assegno deve essere corrisposto anche ai lavoratori non rientranti nel periodo transitorio (terminato il 30 aprile 2000) fino al raggiungimento dei 12 mesi originariamente previsti per le attività progettuali.
LSU e licenziamento - Inoltre ai lavoratori socialmente utili assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, è riconosciuto il diritto di mantenere il requisito della transitorietà senza decadere dai benefici allo stesso connessi e può essere reinserito nelle attività progettuali se sono ancora in corso. La nota ministeriale precisa però che la reiscrizione può essere effettuata al massimo per due volte dopodiché il lavoratore non può più essere ammesso ai progetti LSU.
Potere dell'ente utilizzatore - Infine Il Ministero precisa che a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, cc. 3 e 4 del DLgs 468/97 (che prevedeva la revoca dell'assegnazione, la perdita del relativo sussidio e la cancellazione dalle liste regionali di mobilità in caso di mancata partecipazione del lavoratore alle attività progettuali, disposta dall'ente utilizzatore) non si riduce il potere discrezionale in merito all'organizzazione dell'attività da parte dell'ente utilizzatore. Infatti, in considerazione del fatto che quest'ultimo viene chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite, in questa deve farsi rientrare anche la facoltà di valutare l'opportunità di far proseguire un lavoratore a fronte di gravi e ripetuti inadempimenti.