Con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003 l'Inps ha fornito importanti precisazioni in merito all'assoggettamento contributivo dei redditi di artigiani e commercianti.
In particolare l'Istituto ha chiarito che:
- i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (sono dovuti quindi non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento);
- costituiscono redditi d'impresa non solo quelli che derivano dall'esercizio, per professione abituale, delle attività indicate nell'art.2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art.2195 citato (in proposito i redditi di snc e di sas sono sempre considerati redditi d'impresa anche se riferiti a semplici gestioni di immobili);
- deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa, al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi;
- per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci;
- qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre;
- per i periodi di iscrizione inferiori all'anno hanno formato oggetto e per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, il massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese. Ciò significa che nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato.
In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.