L'INPS con il messaggio n. 30108 del 13 dicembre 2007 ha precisato che, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti relativi ai riscatti secondo la normativa contenuta nell'art. 7 dlgs. 564/1996, solo con il contratto a termine può essere prestata attività saltuaria e discontinua; poichè nel caso di lavoro a tempo indeterminato l'interruzione della prestazione è legata alla volontà delle parti e non alle caratteristiche dell'attività svolta