L'INAIL con la circolare n. 86 del 17 dicembre 2004 ha diffuso i primi chiarimenti relativi alla riforma dell'attività di vigilanza e di ispezione, intervenuta nel corso del 2004 grazie al DLgs 124 del 23 aprile 2004 ed in vigore dal 27 maggio 2004.
Relativamente all'attività di accertamento e controllo l'INAIL precisa che i propri ispettori esercitano anche le attività, strettamente legate all'assicurazione, di verifica del rischio e di accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati. Tali ispezioni rimangono escluse dal coordinamento centrale del Ministero del lavoro e dal coordinamento territoriale delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, fermo restando che se in tali occasioni risultino irregolarità di interesse generale, le stesse dovranno essere segnalate con modalità definite e concordate a livello territoriale.
Per quanto invece riguarda l'attività di prevenzione e promozione la circolare 86 precisa che gli ispettori non hanno poteri di consulenza su casi particolari, riguardo ai quali i datori di lavoro devono continuare a rivolgersi ai propri consulenti del lavoro di fiducia, ma forniscono informazioni di carattere generale. Tuttavia, come già era stato anticipato dalla circolare del Ministero del Lavoro 24/2004, gli ispettori incaricati presso singole azienda in attività promozionali o preventive non possono esercitare, nello stesso tempo, funzioni di vigilanza e di accertamento.
L'Inail ha inoltre chiarito che il verbale di conciliazione monocratica costituisce l'atto dal quale sorge l'obbligo per il pagamento dei premi assicurativi e, di conseguenza, il termine per il versamento è fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di sottoscrizione del verbale, fatta salva la possibilità di rateizzare, previa autorizzazione, il debito.
In merito alla diffida obbligatoria l'INAIL chiarisce quali siano le inosservanze comunque sanabili, le uniche per cui è concesso l'utilizzo della diffida. più precisamente sono escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile, mentre sono considerate sanabili tutte le violazioni amministrative relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche quando la legge preveda un termine ormai scaduto, come tutti gli illeciti istantanei con effetti permanenti, cioè gli illeciti che, commessi ad una certa data, protraggono nel tempo le loro conseguenze.
La diffida è inoltre applicabile anche quando il datore di lavoro, prima dell'adozione del provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppur tardivamente, all'adempimento, avendo così diritto al pagamento della sanzione ridotta.
Infine l'INAIL sottolinea come non possano essere considerate sanabili le violazioni connesse direttamente o indirettamente al pagamento del premio INAIL.