Confindustria, con la circolare 17/06/2004 n.18032, richiamando quanto già illustrato dal ministero del lavoro (circ. 9/2004), ha fornito alcune delucidazioni in merito all'orario di lavoro ex DLgs 66/2003 nel contratto part time. In particolare spiega Confindustria, lo svolgimento del lavoro supplementare è consentito anche in caso di part time verticale fino a concorrenza dell'orario a tempo pieno settimanale fissato in 40 ore o nell'eventuale minor orario stabilito dai contratti collettivi. Le prestazioni eccedenti l'orario normale settimanale saranno invece di lavoro straordinario. In caso di part time reso in regime di orario multiperiodale, il lavoro straordinario sarà quello eccedente il limite medio delle 48 ore settimanali o il minore orario previsto dal contratto collettivo, calcolato in base alla programmazione periodale stabilita. In caso di part time orizzontale il contratto individuale può regolamentare il lavoro supplementare solo nel caso in cui non vi provvede il contratto collettivo.