Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/04/2010 n.15, facendo seguito al DM 10/10/2008 n.193 che ha dato attuazione all’art. 13, c. 7 L. 152/2001 che regolamenta il finanziamento delle attività in materia di immigrazione svolte dagli istituti di patronato, ha reso noto che saranno considerati interventi a punteggio con esito positivo le istanze per le quali è richiesta la stampa del permesso di soggiorno elettronico dalla Questura competente al Poligrafico dello Stato.
Le istanze che rilevano ai fini del riconoscimento dei finanziamenti sono quelle relative alle richieste del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per affidamento, per attesa riacquisto della cittadinanza, per famiglia, per famiglia per minore da 14 a 18 anni, per lavoro autonomo, per lavoro ex art. 27 T.U. immigrazione, per missione, per motivi religiosi, per residenza elettiva, per ricerca scientifica, per studio e per tirocinio e formazione professionale. Il finanziamento viene concesso anche per le richieste di rinnovo per uno dei motivi predetti oppure per i permessi per lavoro subordinato, per status apolide, per asilo politico, per attesa occupazione, per conversione, per aggiornamento o duplicato del titolo di soggiorno.
Non verranno tenute in considerazione le istanze di rilascio di primo permesso di soggiorno per lavoro e famiglia inoltrate per via telematica dai Patronati nelle Regioni e Province a statuto speciale.
Inoltre, sempre secondo il Ministero del lavoro, le pratiche relative al rilascio del primo permesso di soggiorno ai lavoratori immigrati derivante dalle procedure di emersione e flussi d’ingresso non sono riconosciute a punteggio poiché tali richieste di intervento provengono da datori di lavoro e non dai lavoratori interessati destinatari dell’attività di assistenza e tutela dei patronati ex lege 152/2001.
Le pratiche di ricongiungimento familiare verranno considerate definite positivamente con il rilascio da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione del nulla osta all’ingresso del familiare.