Praticanti avvocati: la tassa sulle concessioni governative dal secondo anno di iscrizione nel registro
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 11/10/2010 n.103E, ha precisato che i praticanti procuratori sono tenuti a versare la tassa sulle concessioni governative solo a decorrere dal secondo anno di iscrizione nell’apposito registro tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori presso il Tribunale, ossia dal momento in cui il RDL 1578/1933 consente l’esercizio della professione.
La risposta dell’Agenzia delle entrate infatti ruota tutta intorno al concetto espresso dal DPR 641/1972 che subordina il versamento della predetta tassa soltanto da chi esercita attività industriali o commerciali oppure professioni, arti o mestieri.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate i praticanti procuratori possono svolgere professioni forensi quali essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, a decorrere dal secondo anno di iscrizione nel registro speciale dei praticanti.
Quindi soltanto nel caso in cui l’iscrizione all’albo o allo speciale registro non abiliti all’esercizio della professione, la tassa sulle concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa. Nel caso in esame per i praticanti avvocati l’esenzione vale solo per il primo anno di iscrizione.